Modifica e approvazione da parte della Camera dell’articolo 416-ter del codice penale. Questo ora prevede che chiunque accetti, in modo diretto o non diretto, promesse di voto da persone appartenenti ad associazioni mafiose, ricevendo in cambio servizi materiali (denaro) o altri tipi di servizi, sarà punito con la pena prevista dall’articolo 416-bis. Da ora, quindi, il voto di scambio è legato con l’associazione a delinquere di stampo mafioso; la pena passa da sei/dodici anni a dieci/quindici anni e per tutti i condannati spetterà l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Riforma Voto di Scambio
Pene più dure per chi si concede al "Mafioso"